ADEMPIMENTO OBBLIGO VACCINALE - D.L. 44/2021 e s.m.i.
AVVISO IMPORTANTE
ADEMPIMENTO OBBLIGO VACCINALE
In
riferimento all'obbligo vaccinale anti SARS-CoV-2 per gli esercenti le
professioni sanitarie di cui al D.L. n. 44/2021 e s.m.i., si comunica che
l'Ordine sta procedendo in questo periodo all'accertamento dell'osservanza
dell'obbligo vaccinale da parte di tutti gli iscritti all'Albo secondo la
normativa vigente (vedi in allegato la Circolare esplicativa della FOFI n.
13362 del 1.12.2021).
In
particolare si precisa che - allo stato attuale - l'obbligo vaccinale per i
professionisti sanitari consiste nella somministrazione del ciclo vaccinale
primario (1a e 2a dose) e della dose di richiamo a partire dal momento in cui
sono decorsi 4 mesi (120 giorni) dal completamento del ciclo
primario.
Pertanto,
sin dal 121esimo giorno successivo al completamento del ciclo vaccinale
primario, i farmacisti che non sono stati vaccinati con la dose di richiamo
risultano inadempienti all'obbligo vaccinale e vengono segnalati tempestivamente
all'Ordine tramite la Piattaforma nazionale National Green Certificate.
In caso di malattia da Covid-19, il termine minimo di
differimento della somministrazione della dose successiva oltre il quale
i sanitari risultano inadempienti, è: - 90 giorni a partire dalla
data del test diagnostico positivo in caso di infezione da SARS-CoV-2 in
soggetti mai vaccinati e in caso di soggetti che hanno contratto l’infezione da
SARS-CoV-2 entro 14 giorni dalla somministrazione di una dose di vaccino
bidose - 120 giorni dalla data del
test diagnostico positivo in caso di infezione successiva al completamento di un
ciclo primario.
I farmacisti che non risulteranno in regola
con lo stato vaccinale saranno immediatamente contattati dall'Ordine tramite PEC
(di cui si consiglia una regolare consultazione) e mail con invito a
regolarizzare la propria situazione secondo modalità e tempistiche
rigorosamente stabilite dalla legge - pena la sospensione dall'esercizio della
professione.
Gli
iscritti che non hanno ricevuto una PEC, non sono tenuti ad inviare alcun
documento all'Ordine, poiché la situazione vaccinale risulta
valida.
Per
ulteriori informazioni è possibile consultare le FAQ della FOFI:
https://www.fofi.it/pg_f.php?id=36
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