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Orari di apertura della segreteria: Dal LUNEDI’ al VENERDI' dalle 8.30 alle 13.00 - MARTEDI' E GIOVEDI' fino alle 15.30 (Contatti telefonici: dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 12.30)

PROROGA SCADENZA OBBLIGO FORMATIVO ED EFFICACIA POLIZZE ASSICURATIVE

 

  • Circolare FOFI n. 14161: PROROGA DI UN ANNO, fino al 31.12.2023, del periodo entro il quale i farmacisti hanno tempo per acquisire i crediti formativi necessari a completare l’obbligo formativo ECM.

Con il D.L. n. 198/2022 (Decreto Milleproroghe), in materia di formazione continua in medicina, sono state sostituite le parole “triennio 2020-2022” con le parole “quadriennio 2020-2023”, prevedendo che i crediti formativi ECM del quadriennio 2020-2023 si intendono già maturati in ragione di un terzo per tutti i professionisti sanitari di cui alla L. 3/2018 che hanno continuato a svolgere la propria attività professionale nel periodo dell’emergenza derivante dal COVID-19.

 

  • Circolare FOFI n. 14162: decorrenza dell’applicazione dell’art.38-bis del D.L. n. 152/2021: assolvimento in misura non inferiore al 70% dell’obbligo formativo ECM per l’efficacia delle polizze assicurative.

Su richiesta della Federazione, il Ministero ha chiarito che tale disposizione verrà applicata a partire dall’anno 2026 in quanto la condizione di regolarità riguardo l’obbligo formativo ECM è stata riferita al triennio 2023-2025.

 

ESSENDO IL DECRETO IN FASE DI CONVERSIONE IN LEGGE,

RIMANIAMO IN ATTESA DI ULTERIORI CHIARIMENTI IN MERITO DA PARTE DELLA FEDERAZIONE,

QUALI L’EFFETTIVO NUMERO DI CREDITI FORMATIVI RICHIESTI NEL QUADRIENNIO 2020-2023 E L’EFFICACIA DELLE POLIZZE ASSICURATIVE.

 

SARÀ NOSTRA CURA INFORMARVI APPENA RICEVEREMO AGGIORNAMENTI.