Si riporta la Circolare FOFI n.15329 riguardante l’obbligo per il farmacista di stipulare una polizza assicurativa per danni cagionati con colpa grave, stabilito dalla legge 24/2017 poi confermato e reso operativo dal decreto attuativo n. 232/2023.
Le farmacie sono tenute alla copertura assicurativa per colpa lieve per i propri dipendenti.
Il farmacista dipendente e/o titolare di partita IVA deve provvedere a stipulare una polizza assicurativa per i danni cagionati con colpa grave, ferma restando la facoltà del datore di lavoro di provvedere direttamente anche a tale copertura.
La Federazione raccomanda, dunque, a tutti i farmacisti di verificare attentamente la propria copertura e ricorda che dal 2026 l’efficacia della polizza sarà subordinata al completamento di almeno il 70% dell’obbligo formativo ECM del triennio 2023-2025.