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Orari di apertura della segreteria: Dal LUNEDI’ al VENERDI' dalle 8.30 alle 13.00 - MARTEDI' E GIOVEDI' fino alle 15.30 (Contatti telefonici: dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 12.30)

Si riporta la Circolare FOFI n.15329 riguardante l’obbligo per il farmacista di stipulare una polizza assicurativa per danni cagionati con colpa grave, stabilito dalla legge 24/2017  poi confermato e reso operativo dal decreto attuativo n. 232/2023.

Le farmacie sono tenute alla copertura assicurativa per colpa lieve per i propri dipendenti.

Il farmacista dipendente e/o titolare di partita IVA deve provvedere a stipulare una polizza assicurativa per i danni cagionati con colpa grave, ferma restando la facoltà del datore di lavoro di provvedere direttamente anche a tale copertura.

La Federazione raccomanda, dunque, a tutti i farmacisti di verificare attentamente la propria copertura e ricorda che dal 2026 l’efficacia della polizza sarà subordinata al completamento di almeno il 70% dell’obbligo formativo ECM del triennio 2023-2025.