La Federazione, a seguito di richieste di informazioni ricevute da alcuni Ordini relativamente alla Circolare n. 15329, ha trasmesso la Circolare n. 15386 contenente chiarimenti sull’obbligo di assicurazione per il farmacista.
“Il farmacista, in qualità di esercente la professione sanitaria, che svolga la propria attività professionale come lavoratore autonomo ovvero al di fuori delle strutture sanitarie e sociosanitarie pubbliche e private (ad esempio, negli esercizi commerciali di cui all’articolo 5 del decreto-legge n. 223/2006, convertito, con modificazioni, nella legge n. 248/2006, nell’industria, ecc..), è tenuto a stipulare una polizza assicurativa tanto per i danni cagionati con colpa lieve, quanto per quelli cagionati con colpa grave.”