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Orari di apertura della segreteria: Dal LUNEDI’ al VENERDI' dalle 8.30 alle 13.00 - MARTEDI' E GIOVEDI' fino alle 15.30 (Contatti telefonici: dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 12.30)

In riferimento all'obbligo vaccinale anti SARS-CoV-2 per gli esercenti le professioni sanitarie di cui al D.L. n. 44/2021 e s.m.i., si comunica che l'Ordine sta procedendo in questo periodo all'accertamento dell'osservanza dell'obbligo vaccinale da parte di tutti gli iscritti all'Albo secondo la normativa vigente (vedi in allegato la Circolare esplicativa della FOFI n. 13362 del 1.12.2021).

In particolare si precisa che - allo stato attuale - l'obbligo vaccinale per i professionisti sanitari consiste nella somministrazione del ciclo vaccinale primario (1a e 2a dose) e della dose di richiamo a partire dal momento in cui sono decorsi 4 mesi (120 giorni) dal completamento del ciclo primario.

Pertanto, sin dal 121esimo giorno successivo al completamento del ciclo vaccinale primario, i farmacisti che non sono stati vaccinati con la dose di richiamo risultano inadempienti all'obbligo vaccinale e vengono segnalati tempestivamente all'Ordine tramite la Piattaforma nazionale National Green Certificate.

In caso di  malattia da Covid-19, il termine minimo di differimento della somministrazione della dose successiva oltre il quale i sanitari risultano inadempienti, è:

  • 90 giorni a partire dalla data del test diagnostico positivo in caso di infezione da SARS-CoV-2 in soggetti mai vaccinati e in caso di soggetti che hanno contratto l’infezione da SARS-CoV-2 entro 14 giorni dalla somministrazione di una dose di vaccino bidose
  • 120 giorni dalla data del test diagnostico positivo in caso di infezione successiva al completamento di un ciclo primario.

I farmacisti che non risulteranno in regola con lo stato vaccinale saranno immediatamente contattati dall'Ordine tramite PEC (di cui si consiglia una regolare consultazione) e mail con invito a regolarizzare la propria situazione secondo  modalità e tempistiche rigorosamente stabilite dalla legge - pena la sospensione dall'esercizio della professione.

Gli iscritti che non hanno ricevuto una PEC,  non sono tenuti ad inviare alcun documento all'Ordine, poiché la situazione vaccinale risulta valida. Per ulteriori informazioni è possibile consultare le FAQ della FOFI: https://www.fofi.it/pg_f.php?id=36