L'Ordine dei Farmacisti della Provincia di Pesaro e Urbino è Ente pubblico non economico le cui funzioni e missione istituzionale sono stabiliti dalla normativa di riferimento.

L’Ordine opera sotto la vigilanza del Ministero della Salute.

L’Ordine è disciplinato in primis dalla norma di cui al D.Lgs.C.P.S. n. 233 del 13.09.1946 aggiornato con le disposizioni di cui alla L. n. 3/2018 e dal D.P.R. n. 221 del 05.04.1950, nonché dal “Regolamento interno per l’Ordine dei Farmacisti della Provincia di Pesaro e Urbino” (approvato dal Consiglio Direttivo in data 14.2.1991 e dal Comitato Centrale della FOFI in data 25.2.1992) e dal “Regolamento di Amministrazione e Contabilità per l’Ordine dei Farmacisti della Provincia di Pesaro e Urbino” - RAC (approvato dal Consiglio Direttivo in data 27.7.2005 e dal Comitato Centrale della FOFI in data 31.10.2005, successivamente entrato in vigore in data 1.1.2006).

L’Ordine è l’organismo che rappresenta istituzionalmente gli interessi rilevanti della categoria professionale dei farmacisti ed ha la funzione principale di vigilare alla tutela dell’esercizio professionale e alla conservazione del decoro dell’Ordine nell’ottica di preservare l’interesse pubblico.

Le attribuzioni assegnate agli Ordini delle Professioni sanitarie, così come individuate dal D.Lgs.C.P.S. n. 233/46 e s.m., sono le seguenti:

- sono enti pubblici non economici e agiscono quali organi sussidiari dello Stato al fine di tutelare gli interessi pubblici, garantiti dall’ordinamento, connessi all’esercizio professionale;

- sono dotati di autonomia patrimoniale, finanziaria, regolamentare e disciplinare e sottoposti alla vigilanza del Ministero della Salute; sono finanziati esclusivamente con i contributi degli iscritti, senza oneri per la finanza pubblica;

- promuovono e assicurano l’indipendenza, l’autonomia e la responsabilità delle professioni e dell’esercizio professionale, la qualità tecnico-professionale, la valorizzazione della funzione sociale, la salvaguardia dei diritti umani e dei princìpi etici dell’esercizio professionale indicati nei rispettivi codici deontologici, al fine di garantire la tutela della salute individuale e collettiva; essi non svolgono ruoli di rappresentanza sindacale;

- verificano il possesso dei titoli abilitanti all’esercizio professionale e curano la tenuta, anche informatizzata, e la pubblicità, anche telematica, degli albi dei professionisti e, laddove previsti dalle norme, di specifici elenchi; - assicurano un adeguato sistema di informazione sull’attività svolta, per garantire accessibilità e trasparenza alla loro azione, in coerenza con i princìpi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

- partecipano alle procedure relative alla programmazione dei fabbisogni di professionisti, alle attività formative e all’esame di abilitazione all’esercizio professionale;

- rendono il proprio parere obbligatorio sulla disciplina regolamentare dell’esame di abilitazione all’esercizio professionale, fermi restando gli altri casi, previsti dalle norme vigenti, di parere obbligatorio degli Ordini per l’adozione di disposizioni regolamentari;

- concorrono con le autorità locali e centrali nello studio e nell’attuazione dei provvedimenti che possano interessare l’Ordine e contribuiscono con le istituzioni sanitarie e formative pubbliche e private alla promozione, organizzazione e valutazione delle attività formative e dei processi di aggiornamento per lo sviluppo continuo professionale di tutti gli iscritti agli albi, promuovendo il mantenimento dei requisiti professionali anche tramite i crediti formativi acquisiti sul territorio nazionale e all’estero;

- separano, nell’esercizio della funzione disciplinare, a garanzia del diritto di difesa, dell’autonomia e della terzietà del giudizio disciplinare, la funzione istruttoria da quella giudicante;

- vigilano sugli iscritti agli albi, in qualsiasi forma giuridica svolgano la loro attività professionale, compresa quella societaria, irrogando sanzioni disciplinari secondo una graduazione correlata alla volontarietà della condotta, alla gravità e alla reiterazione dell’illecito, tenendo conto degli obblighi a carico degli iscritti, derivanti dalla normativa nazionale e regionale vigente e dalle disposizioni contenute nei contratti e nelle convenzioni nazionali di lavoro.

L’Ordine esercita, pertanto, la propria attività nei riguardi degli iscritti al proprio Albo professionale.

I PRESIDENTI DELL'ORDINE DAL 1946 AD OGGI

  • GARDENGHI ACHILLE 1946 - 1956
  • ABBONDANZA GIUSEPPE 1957 - 1958
  • RENZONI GOFFREDO 1959 - 1963
  • PAOLUCCI LUCIO ANTONIO 1964 
  • FUSCONI ANNIBALE 1965 - 1981 
  • DI CECCHI LUCIANO 1982
  • MARTINELLI MARIO 1983 - 1987
  • PIETRAVALLE CARLO 1988 - 1993 
  • MAGI PIERO 1994 - 1996
  • SALVI ROMEO 1997 - 2020
  • PIERINI GIOVANNI 2021
  • PASCUCCI ANGELO 2022 ad oggi